Le violazioni del presente Statuto, dei regolamenti relativi alla caccia ed alla tutela del patrimonio faunistico commesse dagli associati, possono essere san­zionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:

Sanzioni disciplinari lievi:

  1. il richiamo;
  2. l'ammonizione;
  3. la sospensione.

Sanzioni disciplinari gravi:

  1. la revoca;
  2. la decadenza;
  3. la radiazione.

 

L'iniziativa dei procedimenti disciplinari a carico dei tesserati e dei dirigenti della Associazione a livello comunale e provinciale spetta agli organi delle rispettive strutture.

Nei confronti dei dirigenti dell'Italcaccia a livello regionale, l'iniziativa spetta ai relativi organi e la competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari spetta, in prima istanza, al Collegio dei Probiviri Regionale e, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Nei confronti dei dirigenti nazionali l'iniziativa spetta al Consiglio Nazionale, mentre l'adozione dei provvedimenti spetta al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Il componente dell'organo giudicante che abbia interesse diretto nella vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.

Tuttavia l'organo giudicante può deliberare, in via cautelare, la sospensione dalla carica del dirigente.

I provvedimenti disciplinari, da comunicarsi agli interessati mediante lettera raccomandata, devono essere motivati ed adottati a maggioranza dell'organo com­petente.

Nel giudizio il ricorrente ha diritto, ove lo richieda, di essere sentito personalmente dall'organismo giudicante e di essere assistito da persona di sua fiducia. La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.