Qualora il Consiglio Regionale o Provinciale venga a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibilità di deliberare ovvero abbia compiuto gravi violazioni delle norme statutarie o dei regolamenti, la Giunta Esecutiva Nazionale procede allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria e agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di quattro mesi, indice nuove elezioni.
Lo scioglimento può quindi essere disposto:
- in caso di carenza funzionale;
- qualora non sia possibile procedere alla elezione dei dirigenti;
- per inattività per una stagione venatoria;
- per accertato non funzionamento;
- per irregolare funzionamento;
- per inosservanza dello Statuto;
- per attività pregiudizievoli, contrarie o in concorrenza con i fini dell'Italcaccia.
I provvedimenti di cui sopra sono adottati dal Consiglio Provinciale per il Consiglio Comunale