Il Presidente Nazionale deve essere cittadino italiano ed è eletto a maggioranza dall'Assemblea Nazionale, per appello nominale, a scrutinio segreto o per acclamazione .
Ha la rappresentanza legale della ITALCACCIA e ne firma gli atti.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale tanto in giudizio quanto di fronte a terzi. Al Presidente Nazionale viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni di rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali.
Egli vigila e controlla l'operato di tutti gli organi dell'Italcaccia. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale.
Convoca l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria; Gestisci e controlla sull'intero territorio nazionale l'attività di Vigilanza Venatoria di concerto con i Presidenti Provinciali.
Egli dispone,in via esclusiva, la nomina e la revoca dei titoli di polizia su proposta del Coordinamento Nazionale della Vigilanza, di concerto con il Presidente Provinciale competente per giurisdizione territoriale.
Dà attuazione ai deliberati degli organi collegiali ed è responsabile nei confronti della Associazione del perseguimento delle finalità statutarie.
Decide su ogni altra questione con carattere di urgenza, ma in tal caso ogni sua delibera deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.
Nomina il Coordinatore e il Vice Coordinatore Nazionale della Vigilanza ai quali delega le relative funzioni di controllo e gestione dell'attività su tutto il territorio nazionale.
Il Presidente Nazionale è coadiuvato da tre Vice Presidenti.
Il Vice Presidente, qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale e non comprovi le assenze con fondate ragioni, decade automaticamente dalla carica.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Nazionale , le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice-presidente in carica più anziano il quale continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto.
Il supplente dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione del Presidente entro trenta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi. Il Presidente attribuisce e revoca deleghe ai Vicepresidenti ed, eventualmente, ai componenti della Giunta Esecutiva ed ai Consiglieri Nazionali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in commissioni interne od esterne.
Egli, inoltre, può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente è responsabile dell'organizzazione degli uffici centrali della Italcaccia e della Vigilanza.
Il Presidente Nazionale può essere sostituito dal Consiglio Nazionale solo per carenze e gravi fatti verificatesi in aperto contrasto con le norme statutarie .