Il Consiglio Nazionale è compo­sto dal Presidente Nazionale , dai Vicepresidenti, dai Presidenti e dai Commissari Regionali e da n.7 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

Esso è inoltre integrato di diritto dal Coordinatore Nazionale della vigilanza, dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri e dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti i quali non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno , con preavviso, fatto pervenire almeno con quindici giorni di anticipo, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti che rappresentino la metà più uno degli associati.

I voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività dei singoli membri del Consiglio: ogni membro esprime un voto. Per ogni riunione viene redatto un verbale sintetico.

Esso provvede:

nomina i Vice-presidenti ;

nomina, cinque membri della Giunta Esecutiva Nazionale;

istituisce le C.T.F.V.N.;

dichiara decaduti i propri componenti per assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive;

ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente Nazionale;

decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni di prima istanza del Collegio Nazionale dei Probiviri e in ogni caso su quelle di radiazione;

 esamina ed elabora le proposte relative alle modifiche allo Statuto da proporre all'Assemblea Nazionale;

 provvede alla determinazione del costo della tessera associativa ed alla relativa ripartizione delle somme;

 da attuazione agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Nazionale;

 promuove l'azione disciplinare davanti il Collegio dei Probiviri nei confronti dei dirigenti centrali;

redige la relazione morale e finanziaria e i bilanci;

emana i Regolamenti dell'Italcaccia e tutti gli altri provvedimenti.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Nazionale può delegare proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva Nazionale.

In caso di decadenza, carenza o dimissioni di un componente del Consiglio Nazionale, questi sarà eletto dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è pienamente funzionante purché alle sue riunioni partecipino almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale si scioglie:

per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;

per mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della annuale relazione morale e finanziaria.

In caso di scioglimento il Presidente Nazionale nomina un Commissario Straordinario che provvede alla gestione ordinaria dell'Organo.

Entro quattro mesi il Presidente Nazionale deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione del relativo Consiglio