Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali, ovvero dai Commissari Provinciali della regione.
Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza dei voti espressi dai suoi componenti.
Il Consiglio Regionale:
elegge il Vice Presidente Regionale;
procede a programmare l'attività in ambito regionale;
coordina l'attività delle sezioni provinciali;
decide in prima istanza sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dai P.P. e dai C.P. o dal D.P.;
procede alla sostituzione dei Presidenti Provinciali prima del termine di cui al presente Statuto, per fatti contrari alle norme di cui al presente statuto.
Il Presidente Regionale può delegare il Vice Presidente Regionale per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Il Consiglio Regionale può essere sciolto dalla Giunta Esecutiva Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.